E' possibile chiedere il rimborso delle spese per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale con riferimento ad un immobile ad uso abitativo posseduto o detenuto dal/dalla convivente del/della dipendente?
No.
Le spese per utenze domestiche possono essere rimborsate soltanto se riguardano immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente o dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato o dai familiari indicati nell'art. 12 del TUIR (DPR 917/1986), a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
I familiari indicati nell'articolo 12 TUIR sono: i figli (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), ascendente che conviva con il contribuente. Tra questi ultimi non figura il convivente.
Diverso è il caso in cui le spese per utenze domestiche si riferiscano ad un immobile posseduto o detenuto dal dipendente e dal convivente (ad esempio in comproprietà). In tal caso le spese possono essere rimborsate purché siano state sostenute effettivamente anche dal dipendente, ciò è possibile allegando alla richiesta di rimborso il documento che dimostra il pagamento (ricevuta contabile del bonifico, scontrino parlante, etc.).